Cerca nel blog

giovedì 17 ottobre 2013

Start-up innovativa: l'innovazione dell'impresa


Articolo del 30 maggio 2013

Lo Stato italiano nel tentativo di una nuova promozione e sviluppo contro la crisi ha adottato alcune misure per l'incentivazione attraverso quello che è stato chiamato Decreto Legislativo Crescita 2.0, ex DL 179/2012, convertito in Legge n.221/2012 il 19 dicembre 2012.
La Sezione IX di questo Decreto ha come oggetto una nuova (almeno per l'Italia) tipologia di impresa: la start-up innovativa.
Il testo di legge parla di imprese che abbiano come oggetto “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, sembra quindi che lo Stato voglia promuovere una Silicon Valley tutta italiana, agevolando una nuova cultura imprenditoriale capace di recepire grandi intuizioni creative come possono essere state Google o Facebook per gli Stati Uniti, divenute imprese colossali in grado di essere un enorme traino nell'economia nazionale.

Fiscalmente interessante

Possono accedere alla sezione speciale del Registro delle Imprese le Società di capitali, anche in forma cooperativa, con in sede in Italia, costituite da non più di 48 mesi dalla data della presentazione della domanda. Inoltre non possono distribuire e aver distribuito utili e provenire da fusioni, scissioni o cessioni di altre aziende.
In compenso le start-up innovative hanno diversi vantaggi all'interno del Diritto del Lavoro, non devono pagare l'imposta di bollo per l'iscrizione al Registro delle Imprese e sono esentate dal pagamento annuale alla Camera di Commercio. Per loro sono previste una serie di agevolazioni e deroghe, in particolare una disciplina più elastica nei contratti lavorativi a tempo determinato: nei primi 36 mesi i contratti sono rinnovabili più volte, dopo i 36 mesi è possibile un solo rinnovo a tempo determinato, dopo 48 mesi scatta l'assunzione a tempo indeterminato.
Non solo, il regime fiscale che adottano le start-up innovative permette vantaggi anche nei rapporti con i collaboratori, fornitori e investitori, in particolare per quelle imprese operanti nel sociale e nel settore energetico. È garantito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale qualificato, un accesso semplificato al credito attraverso la concessione di garanzia sui prestiti bancari, grazie al Fondo Centrale di Garanzia, e infine è previsto un sostegno per tutte quelle attività volte al processo di internazionalizzazione. Quest'ultimo vantaggio sottolinea il desiderio di attrarre capitali esteri e promuovere mobilità sociale.

Per i giovani, vicino all'università

Il testo di Legge premette, all'art. 25, “le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile” e tra i numerosi requisiti richiesti alcuni sono particolarmente interessanti. Ad esempio per essere start-up innovativa un terzo della forza lavoro presente in azienda deve essere composto da ricercatori o laureandi, inoltre le spese in ricerca e sviluppo devono essere maggiori oppure uguali al 20% del netto tra costo e valore della produzione.

È abbastanza?

Per adesso, le imprese registrate nella sezione speciale come start-up innovative sono 811. Al primo posto la Lombardia con 152 società iscritte, segue l'Emilia Romagna con 98 iscrizioni, mentre sono 87 quelle del Veneto, piazzato al terzo posto. Il dato non è molto rassicurante se pensiamo che le aziende iscritte in Italia sono intorno ai 6 milioni, e che, quindi, la percentuale delle start-up innovative rappresenta solo lo 0,01% del totale. A cosa attribuire questo dato? Disinformazione riguardo ad una Legge comunque recente, troppi paletti burocratici per rientrare nei requisiti oppure una cultura imprenditoriale giovanile e creativa ancora troppo acerba?

Nessun commento:

Posta un commento