Articolo del 30 maggio 2013
Lo Stato italiano nel tentativo di una
nuova promozione e sviluppo contro la crisi ha adottato alcune misure
per l'incentivazione attraverso quello che è stato chiamato Decreto
Legislativo Crescita 2.0, ex DL 179/2012, convertito in Legge
n.221/2012 il 19 dicembre 2012.
La Sezione IX di questo Decreto ha come
oggetto una nuova (almeno per l'Italia) tipologia di impresa: la
start-up innovativa.
Il testo di legge parla di imprese che
abbiano come oggetto “lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico”, sembra quindi che lo Stato voglia promuovere una
Silicon Valley tutta italiana, agevolando una nuova cultura
imprenditoriale capace di recepire grandi intuizioni creative come
possono essere state Google o Facebook per gli Stati Uniti, divenute
imprese colossali in grado di essere un enorme traino nell'economia
nazionale.
Fiscalmente interessante
Possono accedere alla sezione speciale
del Registro delle Imprese le Società di capitali, anche in forma
cooperativa, con in sede in Italia, costituite da non più di 48 mesi
dalla data della presentazione della domanda. Inoltre non possono
distribuire e aver distribuito utili e provenire da fusioni,
scissioni o cessioni di altre aziende.
In compenso le start-up innovative
hanno diversi vantaggi all'interno del Diritto del Lavoro, non
devono pagare l'imposta di bollo per l'iscrizione al Registro delle
Imprese e sono esentate dal pagamento annuale alla Camera di
Commercio. Per loro sono previste una serie di agevolazioni e
deroghe, in particolare una disciplina più elastica nei contratti
lavorativi a tempo determinato: nei primi 36 mesi i contratti
sono rinnovabili più volte, dopo i 36 mesi è possibile un solo
rinnovo a tempo determinato, dopo 48 mesi scatta l'assunzione a tempo
indeterminato.
Non solo, il regime fiscale che
adottano le start-up innovative permette vantaggi anche nei rapporti
con i collaboratori, fornitori e investitori, in particolare per
quelle imprese operanti nel sociale e nel settore energetico. È
garantito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni
di personale qualificato, un accesso semplificato al credito
attraverso la concessione di garanzia sui prestiti bancari, grazie al
Fondo Centrale di Garanzia, e infine è previsto un sostegno per
tutte quelle attività volte al processo di internazionalizzazione.
Quest'ultimo vantaggio sottolinea il desiderio di attrarre capitali
esteri e promuovere mobilità sociale.
Per i giovani, vicino all'università
Il testo di Legge premette,
all'art. 25, “le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare
giovanile”
e tra i numerosi requisiti richiesti alcuni sono
particolarmente interessanti. Ad esempio per essere start-up
innovativa un terzo della forza lavoro presente in azienda deve
essere composto da ricercatori o laureandi, inoltre le
spese in ricerca e sviluppo devono essere maggiori oppure
uguali al 20% del netto tra costo e valore della produzione.
È abbastanza?
Per adesso, le imprese registrate nella
sezione speciale come start-up innovative sono 811. Al primo posto la
Lombardia con 152 società iscritte, segue l'Emilia Romagna con 98
iscrizioni, mentre sono 87 quelle del Veneto, piazzato al terzo
posto. Il dato non è molto rassicurante se pensiamo che le aziende
iscritte in Italia sono intorno ai 6 milioni, e che, quindi, la
percentuale delle start-up innovative rappresenta solo lo 0,01%
del totale. A cosa attribuire questo dato? Disinformazione
riguardo ad una Legge comunque recente, troppi paletti burocratici
per rientrare nei requisiti oppure una cultura imprenditoriale
giovanile e creativa ancora troppo acerba?
Fonte da http://startup.registroimprese.it/#
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